Leggo e riporto
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La Corte Costituzionale boccia il Veneto sulla pesca
Oggetto della sentenza le immissioni di specie di pesci esotiche nei fiumi, laghi e torrenti del Veneto: confermando che la materia delle introduzioni faunistiche e' di competenza statale. Un ennesimo pasticcio della Regione Veneto in tema di tutela del patrimonio faunistico (16/02/09)
La sentenza della Corte Costituzionale n. 30 /2009, depositata lo scorso 6 febbraio e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/02/2009, affronta per la prima volta il tema dei danni provocati agli ecosistemi dalle introduzioni di specie esotiche, problema particolarmente sentito nell'ambito della mala-gestione della pesca sportiva in Veneto ed in tutta Italia.
Secondo la Consulta la competenza in materia di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali per il ripopolamento in natura è competenza dello Stato e pertanto ha annullato una delibera in materia adottata dalla Regione Veneto nel marzo 2008 in seguito ad un ricorso del governo (delibera della Giunta della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438 –“Ulteriori criteri per l’ammissione di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell’art. 3 della legge regionale del 28 aprile 1998, n. 19”)
La Corte Costituzionale affronta per la prima volta il tema dei danni provocati agli ecosistemi dalle introduzioni di specie esotiche, problema particolarmente sentito nell'ambito della mala-gestione della pesca sportiva in Veneto ed in Italia.
La disciplina dell’introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra attualmente nella esclusiva competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di regole di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e non solo di discipline d’uso della risorsa ambientale-faunistica.
Il D.P.R. 357/97 ha provveduto a definire il concetto di autoctonia, prevedendo che debba considerarsi autoctona la popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano, e non autoctona quella non facente parte originariamente della fauna indigena italiana.
I piani di immissione nei fiumi, torrenti e laghi veneti di specie esotiche come la carpa, il pesce gatto, la trota iridea (nella foto) e il lavarello (specie furbescamente definite "para-autoctone" nella delibera veneta, per agevolarne l'immissione a fini di pesca ricreativa ) contrastano con l’art. 12 del d.P.R. n. 357 del 1997 (attuazione della Direttiva UE "Habitat") che detta limiti inderogabili alla competenza normativa regionale; questi limiti risultano violati dalla deliberazione impugnata, stante la non autoctonia, nel senso descritto, delle quattro specie ittiche di cui si trattava e considerato che il provvedimento regionale impugnato deroga in senso peggiorativo ad un divieto dettato da ragioni di cautela a protezione e tutela dell’ecosistema.
"Le immissioni di specie esotiche - ha dichiarato Andrea Zanoni presidente della LAC del Veneto, - hanno creato gravi danni agli ecosistemi dei nostri corsi d'acqua determinando scompensi nelle catene alimentari, oltre ad interferenze con le specie caratteristiche dei nostri bacini; classico il caso della trota iridea, originaria del Canada occidentale, ed immessa in grandi quantità per la cosiddetta pesca sportiva nei nostri torrenti".
Citazione da
www.tutelafauna.it/News/Pesca/Corte_Costituzionale_su_specie_allo...
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Pescare secondo Natura